CONTRIBUTI CONSORTILI

In base alle vigenti norme di legge, i proprietari di beni immobili siti nel comprensorio consortile, che traggono beneficio dall’attività del Consorzio, sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio, manutenzione, gestione e sorveglianza delle opere consortili in ragione dei benefici conseguiti

Che cosa è l’avviso di pagamento?
L’avviso di pagamento è un avviso bonario che viene inviato per posta ordinaria a tutti i contribuenti che sono iscritti nei ruoli di contribuenza del Consorzio, consentendo il pagamento dei soli contributi effettivamente dovuti, non gravati quindi dai diritti di notifica spettanti all’agente della riscossione (Equitalia) nel caso di pagamento tramite cartella esattoriale.
Il Consorzio di bonifica, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999 e ss.mm.ii., fa precedere la fase di riscossione mediante cartella esattoriale, da una fase di riscossione volontaria mediante avvisi di pagamento.
Nella prima pagina dell’avviso di pagamento sono riportate le informazioni sugli importi da pagare e sulle modalità di pagamento. Nel retro dell'avviso sono riportate le informazioni dettagliate delle partite e degli immobili soggetti a contributo.


Perché ha ricevuto l’avviso di pagamento?
L’avviso di pagamento viene ricevuto da tutti i consorziati, proprietari di immobili (terreni, fabbricati, ecc.) di qualsiasi natura (agricoli ed extra-agricoli), ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna e più in particolare nel suo perimetro di contribuenza.
Perché deve pagare i contributi consortili?
In base alle vigenti norme di legge, i proprietari di beni immobili siti nel comprensorio consortile, che traggono beneficio dall’attività del Consorzio, sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio, manutenzione, gestione e sorveglianza delle opere consortili in ragione dei benefici conseguiti, che risultano stabiliti secondo i criteri indicati nel Piano di Classifica e tramite la ripartizione stabilita dal Piano di riparto.
Perché deve pagare i contributi consortili se non ha condotte nel suo terreno?
I contributi di funzionamento e di manutenzione dell’ente sono dovuti in quanto l‘area nella quale ricade il terreno è potenzialmente irrigabile, a prescindere dall’utilizzo effettivo dell’acqua.


Cosa succede se non si paga l’avviso di pagamento?
Se non si paga l’avviso non viene applicata alcuna mora, ma all’importo dell’avviso sono aggiunte le spese di spedizione della notifica della cartella di pagamento inviata dall’agente di riscossione “Equitalia” o altra forma di riscossione coattiva.


Che cosa è la cartella di pagamento?
Alla scadenza dell’avviso di pagamento, l’agente della riscossione invia le cartelle di pagamento a coloro che non hanno provveduto a corrispondere l’avviso di pagamento. La cartella di pagamento viene notificata agli interessati e deve essere pagata rispettando le modalità e le scadenze iscritte nella stessa.


Cosa succede se non si paga nemmeno la cartella?
Trascorso il termine ultimo per il pagamento indicato nella cartella esattoriale, l’agente della riscossione (Equitalia), avvia la procedura esecutiva di riscossione coattiva, attraverso il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, il pignoramento, e così via.
Risulta quindi conveniente, per evitare ulteriori spese o procedimenti ingiuntivi, corrispondere il pagamento nei termini o far presente tempestivamente le eventuali inesattezze riscontrate nell’elenco degli immobili riportato sull’avviso.


Cosa fare nel caso che nell’avviso/cartella di pagamento siano riscontrate anomalie?
Il contribuente, nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento dell’avviso, può richiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali dell’avviso/cartella di pagamento presentando richiesta direttamente agli uffici del settore Catasto del Consorzio. L’ente potrà accogliere o respingere il reclamo nei 30 (trenta) giorni successivi dandone notizia al contribuente.
Cosa deve fare un contribuente che ha venduto/ceduto tutti o parte degli immobili indicati nell’avviso.
Se la cessione è avvenuta prima del 31.12 dell’anno a cui è riferito il tributo in esazione ha diritto allo sgravio (annullamento) dell’avviso e quindi il contribuente deve inoltrare al Consorzio un’autocertificazione dichiarando di non possedere più gli immobili indicando, oltre al numero dell'avviso ricevuto:
quali immobili ha venduto (se non sono stati trasferiti tutti gli immobili riportati nell’avviso) eventualmente allegando una fotocopia dell'avviso e marcando gli immobili ceduti;
in quale anno ha venduto e gli estremi dell’atto di trasferimento;
i dati anagrafici (cognome-nome/denominazione) di almeno uno degli acquirenti.
Allegare, se possibile, fotocopia dell’atto di trasferimento (almeno le pagine significative per la individuazione della parte acquirente e gli estremi identificativi catastali degli immobili). Se la cessione è avvenuta dopo il 31.12 dell’anno a cui è riferito il tributo in esazione l'avviso deve essere pagato e la variazione avrà efficacia per il calcolo del contributo dell'anno successivo.

 

Chi deve pagare il contributo in caso di vendita durante l’anno?
Il contributo è annuale e non frazionabile per periodi inferiori Perché relativo all’immobile: un bene giuridicamente indivisibile che genera un’obbligazione indivisibile regolata ai sensi dell’art. 1317 del Codice Civile. Il tributo imposto dal Consorzio è perciò da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche. Il contributo di bonifica viene recapitato al proprietario, risultante dai dati forniti dall’Agenzia del Territorio, che è obbligato a pagare per intero per poi farsi rimborsare dagli altri la quota parte relativa ai mesi successivi alla vendita (ex art. 1299 del Codice Civile).


Si può frazionare il contributo sulla base dei mesi di competenza?
No. Il contributo di bonifica è annuale, dovuto per legge (art. 860 C.C., R.D. n. 215/1933) e non è frazionabile per mesi.


Si può pagare parzialmente il contributo?
No. Il pagamento parziale del contributo comporta l’emissione della cartella coattiva per la quota non pagata.


Chi deve pagare il contributo in caso di comproprietà?
Il contributo non è frazionabile tra i comproprietari perché relativo all’immobile: un bene giuridicamente indivisibile che genera un’obbligazione indivisibile regolata ai sensi dell’art. 1317 del Codice Civile. Il contributo imposto dal Consorzio è perciò da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. La richiesta di contributo è indirizzata al primo intestatario della partita catastale così come risulta dai dati del catasto consortile.


Perché l’avviso è stato inviato proprio a lui, anche se ci sono altri comproprietari?
Per disposizione di legge viene predisposto un solo avviso di pagamento anche in presenza di comproprietà degli immobili e viene inviato al primo intestatario della partita catastale così come definita nel catasto consortile. La scelta del primo intestatario si basa sulle titolarità espresse nella Conservatoria dei Registri immobiliari o in assenza d’atti alle specifiche del Catasto dell’agenzia del Territorio. Il criterio di scelta segue come principio la quota maggiore di titolarità e, in condizioni di parità di quota, la persona più avanzata anagraficamente ancora in vita, a meno ovviamente di autocertificazioni pervenute all’Ente Consortile. Colui che riceve l’avviso ha comunque il diritto di rivalsa, in forza del codice civile, sugli altri comproprietari per il rimborso delle quote di loro spettanza.


Cosa deve fare per cambiare il primo intestatario?
É sufficiente inviare domanda scritta al Consorzio. Tale richiesta dovrà essere firmata dalla maggioranza dei cointestatari riportati nell’avviso di pagamento e dovrà essere allegata la copia di un documento d’identità di ogni singolo soggetto.


É possibile cambiare l’ordine degli intestatari dell’avviso/cartella di pagamento?
Il Consorzio di bonifica invia l’avviso/cartella di pagamento al primo nominativo, così come risultante dai dati catastali in suo possesso. Tuttavia, con decorrenza dall’anno successivo alla presentazione, è possibile far variare l’ordine degli intestatari dell’avviso/cartella di pagamento presentando al Consorzio l’apposito modello debitamente firmato dalla maggioranza degli intestatari con allegate le copie dei documenti di identità in corso di validità.


Chi deve pagare il contributo in caso di affitto, nuda proprietà, usufrutto, ecc.?
Il contributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà, grava direttamente sull’immobile ed è posto a carico del proprietario (art. 21 del R.D. n. 215/33 e art. 9 della L.R. n. 6/2008). Il contributo è a carico di chi gode di diritti reali parziali sul bene immobile (usufruttuari, enfiteuti, affittuari, ecc.) solo e soltanto quando questo è espressamente indicato da un contratto o da una sentenza (art. 20 comma 2 della L.R. n. 6/2008). Il Consorzio, su presentazione della relativa documentazione, può modificare il nominativo al quale inviare la richiesta di pagamento del contributo.


Cosa deve fare se l’immobile di proprietà è utilizzato da un usufruttuario o da un affittuario?
Nel caso che sussistano sul bene diritti reali parziali, l’avviso di pagamento arriva comunque al proprietario (art. 9 comma 1 della L.R. n. 6/2008). Al proposito l’art. 20, comma 2 della L.R. n. 06/2008 si esprime in questi termini: “In luogo del proprietario e con l’assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile. Pertanto con le attribuzioni di cui al comma 2, (diritti e doveri dei consorziati) anziché dal proprietario, sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore e dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base a contratto, al pagamento del contributo consortile. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 2, al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell’annotazione nel catasto consortile”. In sostanza, quindi, i destinatari del contributo consortile saranno coloro che godono di diritti reali parziali sugli immobili (usufruttuari, enfiteuti, ecc.), solo quando questa condizione è espressamente indicata da un contratto o da una sentenza di tribunale: questi casi dovranno essere opportunamente segnalati.


Come ci si comporta in caso cessione o acquisizione di beni immobili?
L’Agenzia del Territorio competente, su richiesta di voltura da parte del notaio, provvede alla registrazione degli atti di compravendita di immobili. Al fine di procedere ad una corretta emissione del contributo, il Consorzio, ogni anno, provvede ad acquisire dall’Agenzia del Territorio competente, i dati catastali di tutti i proprietari i cui immobili ricadono nel comprensorio territoriale di competenza. In caso di difformità con quanto risulta dall’Agenzia del Territorio si consiglia di contattare gli uffici del Settore Catasto del Consorzio.


Sono obbligati a comunicare al Consorzio il trasferimento dei beni immobili?
I contribuenti sono sempre tenuti a comunicare all’Ufficio Catasto del Consorzio il trasferimento di beni immobili entro i 3 mesi dalla data di trascrizione dell’atto.


Cosa deve fare un contribuente che non ha mai posseduto gli immobili indicati nell’avviso?
Ha diritto allo sgravio e presenta un’autocertificazione dichiarando di non avere mai posseduto gli immobili elencati nell’avviso (riportare il numero dell’avviso ricevuto). Qualora si manifestino assenza d’atti o anomalie dell’Agenzia del Territorio, il consorziato dovrà allegare documentazione attestante i reali proprietari.


Esistono riduzioni e sconti per le persone con basso reddito?
No, il contributo di bonifica è obbligatorio, grava direttamente sull’immobile ed è posto a carico dei titolari di diritti reali di beni immobili (terreni e/o fabbricati) e quindi non dipende e non può dipendere dal reddito e dalle condizioni sociali ed economiche del proprietario. Il Consorzio non ha alcuna possibilità di manovra nell’ambito del sostegno economico e sociale per il quale si rimanda alle competenti strutture degli enti locali.


Esistono esenzioni per particolari tipi di immobili (immobili storici e artistici, sedi di Onlus, etc.)?
No, non esistono esenzioni in alcun caso. La legge italiana stabilisce che l’esenzione dall’imposizione dei contributi e l’applicazione della rendita catastale agevolata sono limitate esclusivamente alle imposte dirette. Completamente diversa è la situazione per quanto attiene i contributi di bonifica che invece vengono imposti a tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di diritti reali di proprietà di beni immobili in ragione del beneficio conseguito dall’attività del Consorzio e non quindi in relazione alle qualità o alle finalità dell’immobile.


Come deve fare per produrre osservazioni o reclami?
Contro l’avviso di pagamento si possono produrre osservazioni o reclami nel caso in cui si rilevino errori materiali o concernenti la situazione immobiliare che fa da presupposto al contributo di bonifica. In tal caso il reclamo, senza oneri di bollo, dovrà essere rivolto alla Consorzio nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento dell’avviso. L’Ente potrà accogliere o respingere il reclamo nei 30 (trenta) giorni successivi, dandone notizia al contribuente.


É possibile fare ricorso?
Si. All’interno dell’avviso di pagamento sono citate le varie modalità.


Come si può fare ricorso?
I Consorziati possono ricorrere contro l’iscrizione a ruolo secondo le modalità di seguito descritte.
Per errore materiale o per duplicazione dell’iscrizione il ricorso deve essere presentato al Consiglio di Amministrazione del Consorzio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso bonario o della cartella esattoriale (art. 112 del R.D. n. 368/1904). Contro la sussistenza dell’obbligo contributivo il ricorso deve essere presentato alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso bonario o della cartella esattoriale (art. 2 del D.Lgs n. 546/1992 come modificato dall’art. 12 della L. n. 448/2001). Per impugnative contro l’ammontare del contributo ed i provvedimenti per la disciplina della determinazione della misura del contributo, il ricorso deve essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei termini di legge.


C’è un termine di prescrizione del contributo di bonifica?
I diritti di credito del contributo vanno esercitati in termini di prescrizione, che per i contributi è di 5 anni (art. 2948 n. 4 C.C. - Cassazione n. 4283 del 23.02.2010) e decorre da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 Codice Civile): quindi dallo spirare dell’anno finanziario cui si riferisce il contributo.


É possibile dedurre i contributi consortili dalla dichiarazione dei redditi?
Trattandosi di contributo obbligatorio per legge il tributo è deducibile, secondo le norme vigenti, con la dichiarazione dei redditi (Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 44/E del 04.07.2013), dove è possibile indicare nel rigo “Altri oneri deducibili” l’ammontare del contributo consortile”: a tal fine si consiglia comunque di conservare l’avviso o cartella di pagamento con le ricevute di versamento allegate).


Quali sono le modalità di pagamento?
Il Consorzio gestisce la prima fase di riscossione bonaria dei contributi mediante avvisi di pagamento in collaborazione con Poste Italiane, che prevede numerose possibilità di pagamento utilizzando esclusivamente i bollettini precompilati presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale (a seguito dei vari disguidi riscontrati, si sconsiglia l’uso delle poste private). In caso di cartella di pagamento, il pagamento è possibile solo secondo le condizioni poste dall’Agente della Riscossione a cui viene affidata la riscossione coattiva (Equitalia).


Si possono compilare manualmente i bollettini postali?
No. Perché non si possono riportate gli elementi di lettura ottica che permettono una rendicontazione automatica dei pagamenti effettuati.


É possibile pagare il contributo di bonifica con bonifico bancario?
Certamente, secondo le indicazioni contenute nell’avviso di pagamento, indicando tassativamente il numero dell’avviso, il codice fiscale e/o la partita IVA dell’intestatario.
Coordinate IBAN IT65G0101585000000070458155
(“Attenzione” compilare correttamente la causale di pagamento dato che un errore nell’inserimento dei dati potrebbe determinare la mancata quietanza della posizione contribuente, in quanto il bonifico non ha gli elementi che permettono una rendicontazione automatica dei pagamenti effettuati).


Si può pagare il contributo di bonifica direttamente presso la sede del Consorzio?
Si, tramite POS bancario.


È possibile pagare tramite RID?
No, attualmente non è possibile.


É possibile avere una copia dell’avviso di pagamento ricevuto o copia dei bollettini?
Si rivolgendosi all’Ufficio Catasto e Ruoli (per informazioni: 079770671).


A chi bisogna rivolgersi per avere informazioni?
All’Ufficio Ruoli:
telefonicamente 079770671
inviare e-mail all’indirizzo protocollo@cbnordsardegna.it
inviare pec all’indirizzo cbnordsardegna@pec.it


L’ufficio Ruoli riceve per appuntamento?
Si è possibile fissare un appuntamento chiamando al numero 0799332252 (orario ufficio).